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Martinacasa
di Angelo Colletta
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Mattina: 09.00 - 12.45
Pom.: 16.00 - 20.00
Sab.: 09.00 - 12.30

Testamento

Il testamento è un atto di ultima volontà che produce effetti giuridici solo dal momento della morte del testatore e può essere steso validamente da chiunque abbia compiuto la maggiore età, non sia interdetto o incapace di intendere e di volere nel momento della stesura. Il testamento deve essere espressione delle ultime volontà del testatore, e quindi può essere revocato o modificato in qualsiasi momento; ciò può avvenire con la redazione di un nuovo testamento, con cui quello vecchio viene espressamente revocato oppure che contiene disposizioni del tutto o in parte incompatibili col testamento precedente. Ovviamente un testamento può essere anche semplicemente distrutto, qualora il testatore non dovesse più essere d'accordo col contenuto dello stesso.
La legge prevede tre tipi ordinari di testamento: pubblico, olografo e segreto.

Forme di testamento:

Il testamento pubblico

Il testamento pubblico viene redatto da un notaio alla presenza di due testimoni in un atto pubblico. Il testatore dichiara innanzi al notaio ed in presenza dei testimoni la sua volontà, che viene riportata per iscritto dal notaio stesso. Quindi il notaio procede alla lettura del testo, che deve essere poi sottoscritto dal testatore, dai due testimoni e dal notaio.
Qualora il testatore fosse incapace di leggere, devono presenziare quattro testimoni.
Dopo la morte del testatore, il notaio chiama gli aventi diritto di successione per la lettura del testamento.

 

Il testamento olografo

Per essere valido il testamento deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di propria mano dal testatore.
Un testo solo firmato di propria mano e redatto da un'altra persona o scritto a macchina non è sufficiente.
Anche se per la validità del testamento olografo la legge non prevede altre disposizioni di carattere formale, al fine di evitare difficoltà interpretative andrebbero osservate le seguenti regole:

- esatta indicazione del luogo e della data

- esatta indicazione del nome e del cognome

- numerazione delle pagine nel caso di testamenti particolarmente voluminosi.

Chi ha in deposito e custodia un testamento olografo (notai, avvocati, privati), al momento in cui sia venuto a conoscenza della morte del testatore deve provvedere a consegnarlo ad un notaio per la pubblicazione.

 

Il testamento segreto

Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da una terza persona. Se scritto di proprio pugno dal testatore stesso, è sufficiente una sua firma alla fine delle disposizioni testamentarie; se invece è scritto in tutto o in parte da altri o non a mano dal testatore, questo dovrà sottoscriverlo anche su ciascun mezzo foglio.

Il testamento viene sigillato in una busta e affidato ad un notaio in presenza di due testimoni.

Nell'ipotesi che il testatore non fosse capace di scrivere o non dovesse essere momentaneamente in grado di apporre la propria firma sul testamento, egli lo dovrà comunicare al notaio indicandone i motivi; il notaio provvederà quindi a farne menzione con un apposita annotazione nell'atto di deposito.

Dopo la dipartita del testatore, il notaio dovrà provvedere alla pubblicazione del testamento.
Come nella pubblicazione del testamento olografo, il notaio procede alla stesura di un verbale sul contenuto del testamento stesso, in presenza di due testimoni.

Questa pagina fornisce soltanto indicazioni utili sull'argomento; pertanto decliniamo ogni responsabilità derivante dalla lettura di essa.

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