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DECRETO LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

Disposizioni urgenti per il recepimento  della  Direttiva  2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  19  maggio  2010,  sulla prestazione  energetica  nell'edilizia  per  la   definizione   delle procedure d'infrazione avviate  dalla  Commissione  europea,  nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107)


(GU n.130 del 5-6-2013)

Vigente al: 5-6-2013 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea  ed,   in particolare l'articolo 37;
Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare disposizioni volte a  favorire  la  riqualificazione  e  l'efficienza energetica del patrimonio  immobiliare  italiano  in  conformita'  al diritto dell'Unione europea.
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate a recepire la direttiva 2010/31/UE e ad evitare il prossimo aggravamento della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368), avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012, per  il  mancato
recepimento della direttiva  e  attualmente  allo  stadio  di  parere motivato emesso in data 25 gennaio 2013;
Ritenuto altresi' di emanare disposizioni per porre definitivamente rimedio anche alla procedura d'infrazione n. 2006/2378, in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al  pubblico al momento di  trasferimenti  e  locazioni,  aperta  da  parte  della Commissione europea nei confronti dell'Italia il 18 ottobre 2006  per
non completo e conforme recepimento della  direttiva  2002/91/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del  16  dicembre  2002,  che  la direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga;
Ritenuta la  necessita'  di  destinare  ulteriori  risorse  per  il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga,  nonche'  per la dotazione del Fondo per gli  interventi  strutturali  al  fine  di rimodulare gli interventi a sostegno dell'occupazione;
Ritenuta la necessita' di razionalizzare  il  trattamento  IVA  dei prodotti editoriali, nonche' della  somministrazione  di  alimenti  e bevande con distributori automatici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 31 maggio 2013;
Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del Ministro  per  gli  affari  europei,  del  Ministro  dello   sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la semplificazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri, il Ministro  dell'economia  e  delle finanze, il Ministro della giustizia e con il Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
                               n. 192

  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e' sostituito dal seguente:   «Art.  1.  (Finalita').  -  1.  Il  presente  decreto  promuove  il miglioramento della  prestazione  energetica  degli  edifici  tenendo conto delle condizioni locali e  climatiche  esterne,  nonche'  delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia
sotto il profilo dei costi.
  2. Il presente decreto definisce e integra  criteri,  condizioni  e modalita' per:
    a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
    b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
    c) sostenere la diversificazione energetica;
    d)  promuovere   la   competitivita'   dell'industria   nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
    e)  coniugare  le  opportunita'  offerte   dagli   obiettivi   di efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni e dell'occupazione;
    f) conseguire gli obiettivi nazionali  in  materia  energetica  e ambientale;
    g) razionalizzare  le  procedure  nazionali  e  territoriali  per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre  i  costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e  per le imprese;
    h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa  su  tutto il territorio nazionale.».


                               Art. 2

Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
                               n. 192

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  19  agosto 2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
    «l-bis)  "attestato  di  prestazione  energetica  dell'edificio":
documento, redatto nel rispetto delle norme  contenute  nel  presente decreto e  rilasciato  da  esperti  qualificati  e  indipendenti  che attesta  la  prestazione  energetica  di   un   edificio   attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;
    l-ter) "attestato di  qualificazione  energetica":  il  documento predisposto  ed  asseverato  da  un  professionista  abilitato,   non necessariamente estraneo alla proprieta', alla progettazione  o  alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di  certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi  ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico  o,  ove  non siano  fissati  tali  limiti,  per  un  identico  edificio  di  nuova costruzione;
    l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito  di un unico processo, di energia termica  e  di  energia  elettrica  e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui  al  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
    l-quinquies) "confine del sistema (o energetico  dell'edificio)": confine che include tutte le aree di  pertinenza  dell'edificio,  sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia e' consumata o prodotta;
    l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel  quale si svolge, in tutto o in parte,  l'attivita'  istituzionale  di  enti pubblici;
    l-septies)  "edificio  di  proprieta'  pubblica":   edificio   di proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonche' di altri  enti  pubblici,  anche  economici  ed  occupati  dai  predetti soggetti;
    l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad  altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo  e'  coperto  in  misura  significativa  da  energia  da  fonti
rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ); 
    l-novies) "edificio di  riferimento  o  target  per  un  edificio sottoposto a verifica  progettuale,  diagnosi,  o  altra  valutazione energetica": edificio  identico  in  termini  di  geometria  (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e   dei   componenti),   orientamento,    ubicazione    territoriale,
destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;
    l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per  l'edilizia  o componente dell'involucro di un edificio;
    l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa  per vettore energetico finale,  fornita  al  confine  dell'edificio  agli impianti tecnici per produrre  energia  termica  o  elettrica  per  i servizi energetici dell'edificio;
    l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia  proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
    l-ter decies) "energia esportata": quantita' di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno  del  confine  del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine;
    l-quater  decies)   "energia   primaria":   energia,   da   fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione  o trasformazione;
    l-quinquies decies) "energia prodotta in situ": energia  prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema; 
    l-sexies  decies)  "fabbisogno   annuale   globale   di   energia primaria": quantita' di energia primaria relativa a tutti  i  servizi erogati dai sistemi tecnici  presenti  all'interno  del  confine  del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;
    l-septies  decies)   "fabbricato":   sistema   costituito   dalle strutture edilizie esterne,  costituenti  l'involucro  dell'edificio, che delimitano un  volume  definito  e  dalle  strutture  interne  di ripartizione dello stesso volume.  Sono  esclusi  gli  impianti  e  i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;
    l-octies decies) "fattore di conversione  in  energia  primaria": rapporto adimensionale che indica la quantita'  di  energia  primaria impiegata per produrre un'unita' di  energia  fornita,  per  un  dato vettore  energetico;  tiene   conto   dell'energia   necessaria   per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il  trasporto  e,  nel
caso dell'energia elettrica, del  rendimento  medio  del  sistema  di generazione  e  delle  perdite  medie  di  trasmissione  del  sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento,  delle  perdite medie di distribuzione della  rete.  Questo  fattore  puo'  riferirsi all'energia   primaria   non   rinnovabile,   all'energia    primaria
rinnovabile  o  all'energia  primaria   totale   come   somma   delle precedenti;
    l-novies  decies)  "involucro  di  un   edificio":   elementi   e componenti integrati di un edificio  che  ne  separano  gli  ambienti interni dall'ambiente esterno;
    l-vicies) "livello ottimale in funzione dei  costi":  livello  di prestazione energetica che comporta il costo piu'  basso  durante  il ciclo di vita economico stimato, dove:
      1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto  dei  costi di investimento legati all'energia, dei costi di  manutenzione  e  di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento; 
      2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo  di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel  suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato  di  un  elemento edilizio nel caso in cui siano  stabiliti  requisiti  di  prestazione
energetica per gli elementi edilizi;
      3)  il  livello  ottimale  in  funzione  dei  costi  si   situa all'interno della scala di livelli di prestazione  in  cui  l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e' positiva;
    l-vicies semel)  "norma  tecnica  europea":  norma  adottata  dal Comitato   europeo   di   normazione,   dal   Comitato   europeo   di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per  le  norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
    l-vicies bis) "prestazione energetica di un edificio":  quantita' annua di energia primaria effettivamente consumata o che  si  prevede possa  essere  necessaria  per  soddisfare,  con  un   uso   standard dell'immobile,  i   vari   bisogni   energetici   dell'edificio,   la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua  calda
per  usi  igienici  sanitari,  la  ventilazione  e,  per  il  settore terziario, l'illuminazione. Tale quantita' viene espressa  da  uno  o piu' descrittori che tengono anche conto del  livello  di  isolamento dell'edificio e delle caratteristiche  tecniche  e  di  installazione degli  impianti  tecnici.  La  prestazione  energetica  puo'   essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile,  o  totale come somma delle precedenti;
    l-vicies ter) "riqualificazione energetica  di  un  edificio"  un edificio esistente e' sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati,  a  titolo  indicativo  e  non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in  tipologie  diverse  da  quelle
indicate alla lettera l-vicies bis);
    l-vicies quater) "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati  (a  titolo  indicativo  e  non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25  per  cento  della
superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di  tutte le unita' immobiliari che lo costituiscono, a titolo  esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci  esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture; 
    l-vicies quinquies) "sistema di climatizzazione estiva,  impianto di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un  sistema  di  trattamento  dell'aria,  attraverso  il  quale  la temperatura e' controllata o puo' essere abbassata;
    l-vicies sexies)  "sistema  tecnico,  per  l'edilizia":  impianto tecnologico  dedicato  a  uno  o  a  una  combinazione  dei   servizi energetici o ad assolvere a  una  o  piu'  funzioni  connesse  con  i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico e' suddiviso  in piu' sottosistemi;
    l-vicies  septies)  "teleriscaldamento"  o  "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore,  acqua  calda  o liquidi refrigerati da una o  piu'  fonti  di  produzione  verso  una pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi  di  lavorazione  e  per  la
fornitura di acqua calda sanitaria; 
    l-duodetricies) "unita' immobiliare": parte, piano o appartamento di  un  edificio   progettati   o   modificati   per   essere   usati separatamente;
    l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o  energia  fornite dall'esterno del confine  del  sistema  per  il  soddisfacimento  dei fabbisogni energetici dell'edificio.».


                               Art. 3

Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
                               n. 192

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera b), le parole «agli articoli 7,  9  e  12»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»;
    b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica  e
privata.
      2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
        a)  la  metodologia  per   il   calcolo   delle   prestazioni
energetiche degli edifici;
        b) le  prescrizioni  e  i  requisiti  minimi  in  materia  di
prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:
          1) nuova costruzione;
          2) ristrutturazioni importanti;
          3) riqualificazione energetica;
        c) la definizione di un Piano di  azione  per  la  promozione
degli edifici a "energia quasi zero";
        d) l'attestazione della prestazione energetica degli  edifici
e delle unita' immobiliari;
        e) lo sviluppo di strumenti  finanziari  e  la  rimozione  di
barriere di mercato  per  la  promozione  dell'efficienza  energetica
degli edifici;
        f)  l'utilizzo  delle  fonti  energetiche  rinnovabili  negli
edifici;
        g) la realizzazione di un  sistema  coordinato  di  ispezione
periodica degli impianti termici negli edifici;
        h) i requisiti professionali e di indipendenza degli  esperti
o degli  organismi  cui  affidare  l'attestazione  della  prestazione
energetica  degli   edifici   e   l'ispezione   degli   impianti   di
climatizzazione;
        i) la realizzazione e l'adozione  di  strumenti  comuni  allo
Stato e alle regioni  e  province  autonome  per  la  gestione  degli
adempimenti a loro carico;
        l)  la  promozione  dell'uso  razionale  dell'energia   anche
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali,
la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
        m) la raccolta delle informazioni e delle  esperienze,  delle
elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della  politica
energetica del settore.»;
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      «3. Sono escluse  dall'applicazione  del  presente  decreto  le
seguenti categorie di edifici:
        a) gli edifici ricadenti nell'ambito della  disciplina  della
parte seconda e dell'articolo 136, comma 1,  lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante  il  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al  comma
3-bis;
        b) gli edifici industriali e artigianali quando gli  ambienti
sono riscaldati per esigenze del processo  produttivo  o  utilizzando
reflui   energetici   del   processo   produttivo   non    altrimenti
utilizzabili;
        c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti  di
climatizzazione;
        d) i fabbricati  isolati  con  una  superficie  utile  totale
inferiore a 50 metri quadrati;
        e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie  di
edifici classificati sulla  base  della  destinazione  d'uso  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26  agosto
1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione  e
l'impiego  di  sistemi  tecnici,  quali  box,  cantine,  autorimesse,
parcheggi multipiano, depositi,  strutture  stagionali  a  protezione
degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
        f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e  allo  svolgimento
di attivita' religiose.»;
    d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
      «3-bis. Per gli edifici di cui  al  comma  3,  lettera  a),  il
presente  decreto  si   applica   limitatamente   alle   disposizioni
concernenti:
        a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici,
di cui all'articolo 6;
        b)  l'  esercizio,  la  manutenzione  e  le  ispezioni  degli
impianti tecnici, di cui all'articolo 7.
      3-ter. Per gli edifici di  cui  al  comma  3,  lettera  d),  il
presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente
adibite ad uffici e assimilabili, purche' scorporabili ai fini  della
valutazione di efficienza energetica.».


                               Art. 4

Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
                               n. 192

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e, per i profili  di  competenza,  con  il  Ministro  della
salute e con il Ministro della  difesa,  acquisita  l'intesa  con  la
Conferenza unificata, sono definiti:
        a) le modalita' di applicazione della metodologia di  calcolo
delle prestazioni energetiche e l'utilizzo  delle  fonti  rinnovabili
negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I  della
direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19
maggio 2010,  sulla  prestazione  energetica  nell'edilizia,  tenendo
conto dei seguenti criteri generali:
          1) la prestazione energetica degli edifici  e'  determinata
in conformita' alla normativa tecnica UNI e  CTI,  allineate  con  le
norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva  2010/31/CE,  su
specifico mandato della Commissione europea;
          2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola  per
singolo servizio energetico, espresso in energia  primaria,  su  base
mensile. Con le stesse modalita' si determina  l'energia  rinnovabile
prodotta all'interno del confine del sistema;
          3) si opera  la  compensazione  mensile  tra  i  fabbisogni
energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno  del  confine
del sistema, per vettore energetico e fino  a  copertura  totale  del
corrispondente vettore energetico consumato;
          4) ai fini della compensazione  di  cui  al  numero  3,  e'
consentito  utilizzare  l'energia   elettrica   prodotta   da   fonti
rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo
le modalita' definite dai decreti di cui al presente comma;
        b)  l'applicazione  di  prescrizioni  e   requisiti   minimi,
aggiornati ogni cinque anni, in materia  di  prestazioni  energetiche
degli edifici e unita' immobiliari, siano essi di nuova  costruzione,
oggetto  di  ristrutturazioni  importanti   o   di   riqualificazioni
energetiche,   sulla   base   dell'applicazione   della   metodologia
comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo
i seguenti criteri generali:
          1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed
economiche di convenienza, fondate sull'analisi  costi  benefici  del
ciclo di vita economico degli edifici;
          2) in caso  di  nuova  costruzione  e  di  ristrutturazione
importante,  i  requisiti  sono  determinati  con  l'utilizzo   dell'
"edificio di riferimento", in funzione  della  tipologia  edilizia  e
delle fasce climatiche;
          3) per le verifiche  necessarie  a  garantire  il  rispetto
della qualita' energetica prescritta,  sono  previsti  dei  parametri
specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica
e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di  indici  di
prestazione energetica globale,  espressi  sia  in  energia  primaria
totale che in energia primaria non rinnovabile.»;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      «1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della  Repubblica
sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14  a
17  della  direttiva  2010/31/UE,  le  modalita'  di   progettazione,
installazione, esercizio, manutenzione  e  ispezione  degli  impianti
termici per la climatizzazione invernale  ed  estiva  degli  edifici,
nonche' i requisiti professionali e i criteri di  accreditamento  per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti  e  degli
organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione  energetica
degli edifici e l'ispezione degli impianti di  climatizzazione  e  la
realizzazione di un sistema informativo coordinato  per  la  gestione
dei rapporti tecnici di ispezione e degli  attestati  di  prestazione
energetica.»;
    c) al comma  2,  le  parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio» sono inserite le  seguenti:  «e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro della difesa».


                               Art. 5

Modificazioni al decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  in
               materia di edifici a energia quasi zero

  1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.
192, sono inseriti i seguenti:
    «Art. 4-bis. (Edifici ad energia quasi zero). - 1. A partire  dal
31 dicembre 2018,  gli  edifici  di  nuova  costruzione  occupati  da
pubbliche amministrazioni e  di  proprieta'  di  queste  ultime,  ivi
compresi gli edifici scolastici,  devono  essere  edifici  a  energia
quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione e' estesa  a
tutti gli edifici di nuova costruzione.
    2. Entro il 31 dicembre 2014,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di  concerto  con  i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione,  della  coesione  territoriale,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, ognuno per i profili di competenza,  con  il  parere
della Conferenza unificata e' definito il Piano d'azione destinato ad
aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano,  che
puo' includere obiettivi differenziati  per  tipologia  edilizia,  e'
trasmesso alla Commissione europea.
  3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende,  tra  l'altro,  i
seguenti elementi:
      a) l'applicazione della definizione di edifici a energia  quasi
zero alle diverse tipologie di  edifici  e  indicatori  numerici  del
consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno;
      b) le politiche  e  le  misure  finanziarie  o  di  altro  tipo
previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le
informazioni   relative   alle   misure   nazionali   previste    per
l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici,  in  attuazione
della direttiva 2009/28/CE;
      c)  l'individuazione,  in   casi   specifici   e   sulla   base
dell'analisi costi-benefici sul ciclo di vita  economico,  della  non
applicabilita' di quanto disposto al comma 1;
      d) gli obiettivi intermedi di miglioramento  della  prestazione
energetica degli edifici di  nuova  costruzione  entro  il  2015,  in
funzione dell'attuazione del comma 1.
    Art. 4-ter.(Strumenti finanziari e superamento delle barriere  di
mercato). - 1. Gli incentivi adottati dallo Stato,  dalle  regioni  e
dagli  enti  locali  per  promuovere  l'efficienza  energetica  degli
edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel  rispetto  di
requisiti di  efficienza  commisurati  alla  tipologia,  al  tipo  di
utilizzo  e  contesto  in  cui  e'   inserito   l'immobile,   nonche'
all'entita' dell'intervento.
    2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e
di misure di incremento dell'efficienza energetica degli  edifici  di
proprieta'  pubblica,  con  particolare   attenzione   agli   edifici
scolastici, anche attraverso le ESCO o lo strumento del finanziamento
tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato anche  per  il
sostegno   della   realizzazione   di   progetti   di   miglioramento
dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica. La  dotazione  del
fondo e' incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13
marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6  dello  stesso  articolo
19. Con il decreto di cui  all'articolo  22,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  sono  definite  le  modalita'  di
gestione e accesso del fondo stesso.
    3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente disposizione, mette  a  disposizione
un contratto-tipo per  il  miglioramento  del  rendimento  energetico
dell'edificio, che individui e misuri gli  elementi  a  garanzia  del
risultato e che promuova la finanziabilita' delle  iniziative,  sulla
base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12,  del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.
    4. Entro il 30 aprile 2014 il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare e la Conferenza unificata, redige  un  elenco  delle  misure
finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli  edifici  e
la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco e'
aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione  nell'ambito  del
Piano  d'azione  nazionale  per  l'efficienza   energetica   di   cui
all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.».


                               Art. 6
Modificazioni al decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  in
  materia  di  attestato  di  prestazione  energetica,   rilascio   e
  affissione.

  1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e'
sostituito dal seguente:
    «Art.  6.  (Attestato  di  prestazione  energetica,  rilascio   e
affissione). - 1.  L'attestato  di  certificazione  energetica  degli
edifici e' denominato: "attestato di prestazione  energetica"  ed  e'
rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti
o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6.
Gli  edifici   di   nuova   costruzione   e   quelli   sottoposti   a
ristrutturazioni  importanti,  sono  dotati  di   un   attestato   di
prestazione energetica al termine  dei  lavori.  Nel  caso  di  nuovo
edificio, l'attestato e' prodotto a cura del  costruttore,  sia  esso
committente della costruzione o societa'  di  costruzione  che  opera
direttamente.  Nel  caso  di  attestazione  della  prestazione  degli
edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato  e'
prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
    2. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici  o  unita'
immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne  sia  gia'  dotato,  il
proprietario  e'  tenuto  a  produrre  l'attestato   di   prestazione
energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il  proprietario  deve
rendere  disponibile  l'attestato  di   prestazione   energetica   al
potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive
trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita
o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il  venditore
o locatario fornisce evidenza  della  futura  prestazione  energetica
dell'edificio  e  produce  l'attestato  di   prestazione   energetica
congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
    3. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di
edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione, comprensiva  dell'attestato,  in
ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
    4. L'attestazione della prestazione energetica puo'  riferirsi  a
una o piu' unita' immobiliari facenti parte di un medesimo  edificio.
L'attestazione di  prestazione  energetica  riferita  a  piu'  unita'
immobiliari  puo'  essere  prodotta  solo  qualora  esse  abbiano  la
medesima destinazione d'uso, siano  servite,  qualora  presente,  dal
medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e,
qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
    5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una
validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo  rilascio
ed  e'  aggiornato  a   ogni   intervento   di   ristrutturazione   o
riqualificazione che modifichi la classe energetica  dell'edificio  o
dell'unita'  immobiliare.   La   validita'   temporale   massima   e'
subordinata al rispetto  delle  prescrizioni  per  le  operazioni  di
controllo di efficienza energetica degli impianti  termici,  comprese
le eventuali necessita' di adeguamento, previste dal decreto  del  16
aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di  esercizio,
conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici
nonche' i requisiti professionali per assicurare la qualificazione  e
l'indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette
disposizioni, l'attestato di  prestazione  energetica  decade  il  31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui e'  prevista  la  prima
scadenza non rispettata per le predette operazioni  di  controllo  di
efficienza energetica. A tali fini, i libretti di  impianto  previsti
dai decreti  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  sono
allegati, in originale  o  in  copia,  all'attestato  di  prestazione
energetica.
  6. Nel caso di edifici utilizzati da  pubbliche  amministrazioni  e
aperti al pubblico con superficie utile totale superiore  a  500  m²,
ove  l'edificio  non  ne  sia  gia'  dotato,  e'  fatto  obbligo   al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione,  di  produrre
l'attestato di prestazione energetica entro centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e di  affiggere
l'attestato  di  prestazione  energetica  con  evidenza  all'ingresso
dell'edificio  stesso  o  in  altro  luogo  chiaramente  visibile  al
pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di  500  m²  di  cui
sopra, e' abbassata  a  250  m².  Per  gli  edifici  scolastici  tali
obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3  della
legge 11 gennaio 1996, n. 23.
    7. Per gli edifici  aperti  al  pubblico,  con  superficie  utile
totale  superiore  a  500  m²,  per  i  quali  sia  stato  rilasciato
l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e' fatto
obbligo, al proprietario o al soggetto  responsabile  della  gestione
dell'edificio  stesso,  di  affiggere  con  evidenza  tale  attestato
all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente  visibile  al
pubblico.
    8.  Nel  caso  di  offerta  di  vendita   o   di   locazione,   i
corrispondenti  annunci  tramite  tutti  i  mezzi  di   comunicazione
commerciali   riportano   l'indice    di    prestazione    energetica
dell'involucro  edilizio  e  globale  dell'edificio   o   dell'unita'
immobiliare e la classe energetica corrispondente.
    9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi  alla  gestione
degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o
nei quali  figura  come  committente  un  soggetto  pubblico,  devono
prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati.
    10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione
energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in  corso
di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
    11. L'attestato di qualificazione  energetica,  al  di  fuori  di
quanto previsto  all'articolo  8,  comma  2,  e'  facoltativo  ed  e'
predisposto al fine di  semplificare  il  successivo  rilascio  della
prestazione energetica. A tale fine,  l'attestato  di  qualificazione
energetica comprende  anche  l'indicazione  di  possibili  interventi
migliorativi  delle  prestazioni   energetiche   e   la   classe   di
appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare,  in  relazione
al sistema di attestazione energetica in vigore, nonche' i  possibili
passaggi di classe a  seguito  della  eventuale  realizzazione  degli
interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente
sul frontespizio  del  documento  che  il  medesimo  non  costituisce
attestato di  prestazione  energetica  dell'edificio,  ai  sensi  del
presente decreto, nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od  e'  stato
il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
    12.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, delle infrastrutture e dei  trasporti  e  per  la  pubblica
amministrazione e la  semplificazione,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di  calcolo
definite con i  decreti  di  cui  all'  articolo  4,  e'  predisposto
l'adeguamento del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  26
giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 10 luglio
2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
      a) la previsione di metodologie  di  calcolo  semplificate,  da
rendere  disponibili  per  gli  edifici  caratterizzati  da   ridotte
dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualita', finalizzate
a ridurre i costi a carico dei cittadini;
      b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che
comprende   tutti   i   dati   relativi   all'efficienza   energetica
dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare  e  confrontare
edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:
        1) la prestazione energetica  globale  dell'edificio  sia  in
termini di energia  primaria  totale  che  di  energia  primaria  non
rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
        2) la classe energetica determinata  attraverso  l'indice  di
prestazione energetica globale  dell'edificio,  espresso  in  energia
primaria non rinnovabile;
        3) la  qualita'  energetica  del  fabbricato  a  contenere  i
consumi  energetici  per  il  riscaldamento  e   il   raffrescamento,
attraverso  gli  indici  di  prestazione   termica   utile   per   la
climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
        4) i valori di  riferimento,  quali  i  requisiti  minimi  di
efficienza energetica vigenti a norma di legge;
        5) le emissioni di anidride carbonica;
        6) l'energia esportata;
        7) le raccomandazioni per  il  miglioramento  dell'efficienza
energetica  dell'edificio  con  le  proposte  degli  interventi  piu'
significativi ed economicamente convenienti, separando la  previsione
di  interventi  di   ristrutturazione   importanti   da   quelli   di
riqualificazione energetica;
        8)  le  informazioni   correlate   al   miglioramento   della
prestazione energetica,  quali  diagnosi  e  incentivi  di  carattere
finanziario;
      c) la definizione di  uno  schema  di  annuncio  di  vendita  o
locazione, per  esposizione  nelle  agenzie  immobiliari,  che  renda
uniformi le informazioni  sulla  qualita'  energetica  degli  edifici
fornite ai cittadini;
      d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il
territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le  regioni  e  le
province autonome, che comprenda la  gestione  di  un  catasto  degli
edifici, degli attestati di prestazione  energetica  e  dei  relativi
controlli pubblici.».


                               Art. 7

Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
                               n. 192

  1. Il comma 1 dell'articolo 8 del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
    «1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle  rispettive
competenze edili, impiantistiche  termotecniche  e  illuminotecniche,
devono inserire i  calcoli  e  le  verifiche  previste  dal  presente
decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza
alle prescrizioni per il contenimento del consumo  di  energia  degli
edifici  e  dei  relativi  impianti  termici,  che  il   proprietario
dell'edificio,  o  chi  ne  ha  titolo,  deve  depositare  presso  le
amministrazioni competenti, in  doppia  copia,  contestualmente  alla
dichiarazione di inizio dei  lavori  complessivi  o  degli  specifici
interventi proposti. Tali adempimenti,  compresa  la  relazione,  non
sono dovuti in caso di mera sostituzione  del  generatore  di  calore
dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia
prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto 22 gennaio
2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 61 del  12  marzo  2008.  Gli
schemi e le  modalita'  di  riferimento  per  la  compilazione  della
relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in  funzione  delle
diverse tipologie  di  lavori:  nuove  costruzioni,  ristrutturazioni
importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini  della
piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma  7,  della  legge  9
gennaio 1991, n.  10,  per  gli  enti  soggetti  all'obbligo  di  cui
all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di  progetto
e' integrata attraverso attestazione di verifica  sulla  applicazione
della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione  e
l'uso razionale dell'energia nominato.».
  2. Dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
    «1-bis. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione
di cui al comma 1, e' prevista  una  valutazione  della  fattibilita'
tecnica,  ambientale  ed  economica  per  l'inserimento  di   sistemi
alternativi ad alta  efficienza  tra  i  quali,  a  titolo  puramente
esemplificativo,  sistemi  di  fornitura  di   energia   rinnovabile,
cogenerazione,  teleriscaldamento  e  teleraffrescamento,  pompe   di
calore e sistemi di misurazione intelligenti.».


                               Art. 8

Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
                               n. 192
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo  19  agosto
2005, n. 192, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
      «A tali fini:
        a) i soggetti di cui  all'articolo  7,  comma  1,  comunicano
all'ente competente in materia di controlli  sugli  impianti  termici
l'ubicazione  e  le  principali  caratteristiche  degli  impianti  di
proprieta' o dai medesimi gestiti  nonche'  le  eventuali  successive
modifiche significative;
        b)  le  societa'  di  distribuzione  dei  diversi   tipi   di
combustibile, a  uso  degli  impianti  termici,  comunicano  all'ente
competente  in  materia   di   controlli   sugli   impianti   termici
l'ubicazione e la titolarita' delle utenze da esse  rifornite  al  31
dicembre di ogni anno;
        c) l'ente competente in materia di controlli  sugli  impianti
termici trasmette annualmente alle regioni i dati di cui alle lettere
a) e b) per via informatica.»;
    b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
      «5-ter.  In  tale  contesto,  fermo  restando  il  divieto   di
aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi  previsti
dal presente decreto in conformita'  alla  direttiva  2010/31/UE,  le
regioni possono provvedere o prendere provvedimenti  migliorativi  di
quelli disposti dal presente decreto, in termini di:
        a) flessibilita' applicativa dei requisiti minimi, anche  con

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