Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107)
(GU n.130 del 5-6-2013)
Vigente al: 5-6-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare l'articolo 37;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformita' al diritto dell'Unione europea.
Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate a recepire la direttiva 2010/31/UE e ad evitare il prossimo aggravamento della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368), avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012, per il mancato
recepimento della direttiva e attualmente allo stadio di parere motivato emesso in data 25 gennaio 2013;
Ritenuto altresi' di emanare disposizioni per porre definitivamente rimedio anche alla procedura d'infrazione n. 2006/2378, in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni, aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia il 18 ottobre 2006 per
non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che la direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga;
Ritenuta la necessita' di destinare ulteriori risorse per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nonche' per la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali al fine di rimodulare gli interventi a sostegno dell'occupazione;
Ritenuta la necessita' di razionalizzare il trattamento IVA dei prodotti editoriali, nonche' della somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: «Art. 1. (Finalita'). - 1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia
sotto il profilo dei costi.
2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalita' per:
a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
c) sostenere la diversificazione energetica;
d) promuovere la competitivita' dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
e) coniugare le opportunita' offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni e dell'occupazione;
f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale;
g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;
h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale.».
Art. 2
Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio":
documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica;
l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprieta', alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione;
l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
l-quinquies) "confine del sistema (o energetico dell'edificio)": confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia e' consumata o prodotta;
l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attivita' istituzionale di enti pubblici;
l-septies) "edificio di proprieta' pubblica": edificio di proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonche' di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti;
l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo e' coperto in misura significativa da energia da fonti
rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ);
l-novies) "edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica": edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale,
destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;
l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;
l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio;
l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
l-ter decies) "energia esportata": quantita' di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine;
l-quater decies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
l-quinquies decies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema;
l-sexies decies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantita' di energia primaria relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;
l-septies decies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;
l-octies decies) "fattore di conversione in energia primaria": rapporto adimensionale che indica la quantita' di energia primaria impiegata per produrre un'unita' di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel
caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore puo' riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria
rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti;
l-novies decies) "involucro di un edificio": elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno;
l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di prestazione energetica che comporta il costo piu' basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:
1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;
2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione
energetica per gli elementi edilizi;
3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e' positiva;
l-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
l-vicies bis) "prestazione energetica di un edificio": quantita' annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda
per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione. Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo' essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti;
l-vicies ter) "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente e' sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle
indicate alla lettera l-vicies bis);
l-vicies quater) "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della
superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unita' immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;
l-vicies quinquies) "sistema di climatizzazione estiva, impianto di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura e' controllata o puo' essere abbassata;
l-vicies sexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto tecnologico dedicato a uno o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o piu' funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico e' suddiviso in piu' sottosistemi;
l-vicies septies) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o piu' fonti di produzione verso una pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la
fornitura di acqua calda sanitaria;
l-duodetricies) "unita' immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;
l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio.».
Art. 3
Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «agli articoli 7, 9 e 12»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e
privata.
2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici;
b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di
prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:
1) nuova costruzione;
2) ristrutturazioni importanti;
3) riqualificazione energetica;
c) la definizione di un Piano di azione per la promozione
degli edifici a "energia quasi zero";
d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici
e delle unita' immobiliari;
e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di
barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica
degli edifici;
f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli
edifici;
g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione
periodica degli impianti termici negli edifici;
h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti
o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione
energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione;
i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo
Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli
adempimenti a loro carico;
l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali,
la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle
elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica
energetica del settore.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le
seguenti categorie di edifici:
a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della
parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei
beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma
3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti
sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando
reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di
climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale
inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di
edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e
l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse,
parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione
degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento
di attivita' religiose.»;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il
presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni
concernenti:
a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici,
di cui all'articolo 6;
b) l' esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli
impianti tecnici, di cui all'articolo 7.
3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il
presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente
adibite ad uffici e assimilabili, purche' scorporabili ai fini della
valutazione di efficienza energetica.».
Art. 4
Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della
salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata, sono definiti:
a) le modalita' di applicazione della metodologia di calcolo
delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili
negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della
direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo
conto dei seguenti criteri generali:
1) la prestazione energetica degli edifici e' determinata
in conformita' alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le
norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su
specifico mandato della Commissione europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per
singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base
mensile. Con le stesse modalita' si determina l'energia rinnovabile
prodotta all'interno del confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni
energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine
del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del
corrispondente vettore energetico consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, e'
consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo
le modalita' definite dai decreti di cui al presente comma;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi,
aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche
degli edifici e unita' immobiliari, siano essi di nuova costruzione,
oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni
energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia
comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo
i seguenti criteri generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed
economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del
ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione
importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'
"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e
delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto
della qualita' energetica prescritta, sono previsti dei parametri
specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica
e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di
prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria
totale che in energia primaria non rinnovabile.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica
sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a
17 della direttiva 2010/31/UE, le modalita' di progettazione,
installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,
nonche' i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica
degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la
realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione
dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione
energetica.»;
c) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e, per i
profili di competenza, con il Ministro della difesa».
Art. 5
Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in
materia di edifici a energia quasi zero
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. (Edifici ad energia quasi zero). - 1. A partire dal
31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da
pubbliche amministrazioni e di proprieta' di queste ultime, ivi
compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia
quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione e' estesa a
tutti gli edifici di nuova costruzione.
2. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, con il parere
della Conferenza unificata e' definito il Piano d'azione destinato ad
aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che
puo' includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, e'
trasmesso alla Commissione europea.
3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i
seguenti elementi:
a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi
zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del
consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno;
b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo
previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le
informazioni relative alle misure nazionali previste per
l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione
della direttiva 2009/28/CE;
c) l'individuazione, in casi specifici e sulla base
dell'analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico, della non
applicabilita' di quanto disposto al comma 1;
d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione
energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in
funzione dell'attuazione del comma 1.
Art. 4-ter.(Strumenti finanziari e superamento delle barriere di
mercato). - 1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e
dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli
edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di
requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di
utilizzo e contesto in cui e' inserito l'immobile, nonche'
all'entita' dell'intervento.
2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e
di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di
proprieta' pubblica, con particolare attenzione agli edifici
scolastici, anche attraverso le ESCO o lo strumento del finanziamento
tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato anche per il
sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento
dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica. La dotazione del
fondo e' incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo
19. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalita' di
gestione e accesso del fondo stesso.
3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione
un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico
dell'edificio, che individui e misuri gli elementi a garanzia del
risultato e che promuova la finanziabilita' delle iniziative, sulla
base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.
4. Entro il 30 aprile 2014 il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure
finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e
la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco e'
aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell'ambito del
Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui
all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.».
Art. 6
Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in
materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e
affissione.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 6. (Attestato di prestazione energetica, rilascio e
affissione). - 1. L'attestato di certificazione energetica degli
edifici e' denominato: "attestato di prestazione energetica" ed e'
rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti
o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6.
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di
prestazione energetica al termine dei lavori. Nel caso di nuovo
edificio, l'attestato e' prodotto a cura del costruttore, sia esso
committente della costruzione o societa' di costruzione che opera
direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli
edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato e'
prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unita'
immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia gia' dotato, il
proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di prestazione
energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve
rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al
potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive
trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita
o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore
o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica
dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica
congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
3. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di
edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in
ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
4. L'attestazione della prestazione energetica puo' riferirsi a
una o piu' unita' immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.
L'attestazione di prestazione energetica riferita a piu' unita'
immobiliari puo' essere prodotta solo qualora esse abbiano la
medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal
medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e,
qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una
validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio
ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o
dell'unita' immobiliare. La validita' temporale massima e'
subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di
controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese
le eventuali necessita' di adeguamento, previste dal decreto del 16
aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici
nonche' i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette
disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima
scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di
efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti
dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono
allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione
energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e
aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m²,
ove l'edificio non ne sia gia' dotato, e' fatto obbligo al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre
l'attestato di prestazione energetica entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere
l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso
dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al
pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui
sopra, e' abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali
obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della
legge 11 gennaio 1996, n. 23.
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile
totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato
l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e' fatto
obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione
dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato
all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al
pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i
corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione
commerciali riportano l'indice di prestazione energetica
dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unita'
immobiliare e la classe energetica corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione
degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o
nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono
prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione
energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in corso
di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di
quanto previsto all'articolo 8, comma 2, e' facoltativo ed e'
predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della
prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione
energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di
appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione
al sistema di attestazione energetica in vigore, nonche' i possibili
passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli
interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente
sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce
attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del
presente decreto, nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od e' stato
il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza
unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo
definite con i decreti di cui all' articolo 4, e' predisposto
l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 10 luglio
2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da
rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte
dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualita', finalizzate
a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che
comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica
dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare
edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:
1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in
termini di energia primaria totale che di energia primaria non
rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di
prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia
primaria non rinnovabile;
3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i
consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento,
attraverso gli indici di prestazione termica utile per la
climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di
efficienza energetica vigenti a norma di legge;
5) le emissioni di anidride carbonica;
6) l'energia esportata;
7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza
energetica dell'edificio con le proposte degli interventi piu'
significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione
di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di
riqualificazione energetica;
8) le informazioni correlate al miglioramento della
prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere
finanziario;
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o
locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda
uniformi le informazioni sulla qualita' energetica degli edifici
fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il
territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le
province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli
edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi
controlli pubblici.».
Art. 7
Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive
competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche,
devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente
decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza
alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli
edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le
amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla
dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici
interventi proposti. Tali adempimenti, compresa la relazione, non
sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore
dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia
prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto 22 gennaio
2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 61 del 12 marzo 2008. Gli
schemi e le modalita' di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle
diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni
importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della
piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui
all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto
e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione
della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e
l'uso razionale dell'energia nominato.».
2. Dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione
di cui al comma 1, e' prevista una valutazione della fattibilita'
tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi
alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente
esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile,
cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di
calore e sistemi di misurazione intelligenti.».
Art. 8
Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«A tali fini:
a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano
all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici
l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di
proprieta' o dai medesimi gestiti nonche' le eventuali successive
modifiche significative;
b) le societa' di distribuzione dei diversi tipi di
combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente
competente in materia di controlli sugli impianti termici
l'ubicazione e la titolarita' delle utenze da esse rifornite al 31
dicembre di ogni anno;
c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti
termici trasmette annualmente alle regioni i dati di cui alle lettere
a) e b) per via informatica.»;
b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
«5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di
aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti
dal presente decreto in conformita' alla direttiva 2010/31/UE, le
regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi di
quelli disposti dal presente decreto, in termini di:
a) flessibilita' applicativa dei requisiti minimi, anche con