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Martinacasa
di Angelo Colletta
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Orari

Mattina: 09.00 - 12.45
Pom.: 16.00 - 20.00
Sab.: 09.00 - 12.30

Certificazione energetica

La certificazione energetica attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell'acqua per uso domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell'edificio stesso. La certificazione energetica reca anche alcune raccomandazioni per migliorare tale rendimento. Il rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore fondamentale chiamato indice di prestazione energetica annua per la climatizzazione invernale (misurato in kWh/m² oppure in kWh/m³), che consente una classificazione di merito degli edifici. Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B) e grazie alle informazioni riportate sull'attestato di certificazione energetica, l'utente è in grado di compiere una scelta più consapevole.

 

OBBLIGHI E SCADENZE

- La redazione dell'attestato di certificazione energetica, nei casi di nuova costruzione (lettera a) e di ristrutturazione degli edifici (lettera b) avviene all'atto di chiusura dei lavori. In questi casi, è il costruttore che ha l'obbligo di far produrre ad un certificatore l'attestato di certificazione energetica; il nominativo del certificatore deve essere comunicato, sempre da parte del costruttore, al Comune competente per territorio entro la data di inizio lavori. Inoltre, per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, l'attestato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi in luogo facilmente visibile al pubblico.

- In caso di compravendita degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.

- In caso locazione degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario (locatore) conforme all'originale in suo possesso.


IMMOBILI ESONERATI DA TALE OBBLIGO

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 comma 5 sono escluse dall'applicazione della l.r. n. 13/2007 e s.m.i. le seguenti categorie di edifici e di impianti:


- i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

- gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile;

-box;

-cantine;

-autorimesse;

-parcheggi multipiano;

-locali adibiti a depositi;

-strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;

-strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi.


L'attestato di certificazione energetica non è poi necessario per gli edifici dichiarati inagibili (unità collabenti).


VALIDITA'

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 7 della l.r. 13/2007, l'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto.

 

N.B. dal 1° gennaio 2012 gli annunci immobiliari degli edifici o di loro porzioni devono riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di prestazione energetica.

Questa pagina fornisce soltanto indicazioni utili sull'argomento; pertanto decliniamo ogni responsabilità derivante dalla lettura di essa.

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