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di Angelo Colletta
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Successione

Le successioni ereditarie rappresentano il subentrare di determinati soggetti in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius (defunto), definito patrimonio ereditario o eredità.
Il Codice civile distingue tra successione legittima e successione testamentaria non facendosi luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.


Forme di successione:

- La successione legittima è la successione di taluni parenti legati al de cuius da stretti legami di parentela che il legislatore riconosce come soggetti meritevoli di ricevere una quota del patrimonio ereditario.

- La successione testamentaria è, invece, la tipologia successoria che nasce e viene ad essere determinata dall'esistenza di un testamento olografo, pubblico o segreto del testatore.

Nella successione, sia essa legittima o testamentaria, il chiamato all'eredità deve optare se accettare l'eredità o se rinunciare alla stessa entro un definito lasso di tempo che varia a seconda se il chiamato-erede sia o meno nel possesso dei beni ereditari.
Se il chiamato-erede (che sia, coniuge, figlio, genitore, ascendente del de cuius o soggetto estraneo), è nel possesso di beni ereditari, egli potrà rinunciare all'eredità nel breve termine di tre mesi dall'apertura della successione, cioè dalla morte del de cuius, altrimenti verrà considerato erede puro e semplice.
Per il chiamato erede che non sia nel possesso dei beni ereditari l'accettazione di eredità dovrà essere fatta espressamente (accettazione espressa dell'eredità), altrimenti egli perderà, decorsi dieci anni dall'apertura della successione, il diritto di accettare l'eredità per prescrizione.
Il chiamato all'eredità ha, tuttavia, la facoltà di rinunciarvi attraverso un atto di rinuncia formale che deve essere presentato e ricevuto o da un notaio o dal cancelliere del tribunale in cui si trova il domicilio del de cuius.
L'atto di rinuncia deve poi essere iscritto nel registro delle successioni e trascritto nei registri immobiliari. Il chiamato all'eredità ha, tuttavia, una terza opzione oltre quella di accettare o rinunciare all'eredità: può accettare l'eredità con beneficio d'inventario.
Il beneficio d'inventario ha l'effetto di tenere separati il patrimonio dell'erede da quello del de cuius. Ciò significa che, per le passività ereditarie, risponderà solo il patrimonio ereditario e l'erede non sarà costretto a pagare con denaro o beni propri; Tale accettazione è, pertanto, consigliabile ove nella massa ereditaria le passività siano superiori all'attività sicché, con l'accettazione beneficiata, non si correrà il rischio di pagare, con beni propri, i debiti ereditari.
Per ciò che concerne gli obblighi fiscali la legge prevede, invece, l'obbligo di presentare la denuncia di successione.
La denuncia di successione altro non è che una dichiarazione espressa, degli eredi legittimi o degli eredi testamentari, con la quale essi dichiarano all'agenzia delle entrate i beni immobili, quelli mobili, il denaro, i gioielli ed ogni altro bene a loro pervenuto per successione dal de cuius.
La denuncia deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

Questa pagina fornisce soltanto indicazioni utili sull'argomento; pertanto decliniamo ogni responsabilità derivante dalla lettura di essa.

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